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Termini e condizioni

Tabella dei Contenuti

Termini e Condizioni

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

Organizzazione tecnica:
sand srl con sede in 25123 brescia,
via branze n. 44
c.f. / p.iva 03401690981
telefono 030 3776173 – e-mail: info@sandsrl.it autorizzazione amministrativa:
scia n. 0001835/14 protocollata il 10/01/2014 polizza assicurativa r.c.:
polizza assicurativa nobis n° 1505002533/v

garanzie per i turisti: il pacchetto turistico oggetto del presente contratto di vendita disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito da garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, 2, 3 d. Lgs 62/2018 secondo i termini e le condizioni del fondo vacanze felici (iscrizione socio n. 1087).

si rende noto che la fattura verrà̀ inviata solo in seguito ad espressa richiesta del cliente.

Contenuto del contratto di vendita del pacchetto turistico

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché́ la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà̀ diritto di riceverla dalla medesima.

Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. Fonti legislative

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal codice del turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della direttiva ue 2015/2302 nonché́ dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

 

2. Regime amministrativo

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività̀ in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità̀ civile professionale, nonché́ gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché́ gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località̀ di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma vi, del cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. Definizioni (art. 33 cdt)

Ai fini del presente contratto si intende per:

  1. A) “servizio turistico”:

1) il trasporto di passeggeri;

2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria a, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) “servizio turistico integrativo”:

Servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività̀ di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più̀ professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più̀ tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
d) contratto di pacchetto turistico“: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

  1. e) inizio del pacchetto“: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
    f) servizio turistico collegato“: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
    g) “viaggiatore“: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione del presente paragrafo;
  2. H) professionista“: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività̀ commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
    i) organizzatore“: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
  3. L) venditore“: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
    m) stabilimento“: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  4. n) supporto durevole“: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità̀ cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
  5. o) circostanze inevitabili e straordinarie“: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
  6. p) difetto di conformità̀“: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
  7. Q) minore“: persona di età̀ inferiore ai 18 anni;
  8. R) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
  9. s) rientro“: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più̀ dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, ne’ rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3). La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

Non costituisce un servizio turistico collegato l’acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più̀ dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

4. Nozione di pacchetto turistico (art. 33, comma 1, n. 4, lett. C cdt)

Il pacchetto turistico è costituito dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici quali:

  1. Il trasporto di passeggeri
  2. L’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
  3. Il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria a, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
  4. Qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1, 2, 3, e non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

> tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

> tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale; pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più̀ professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più̀ tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. Informazioni precontrattuali al viaggiatore scheda tecnica (art. 34 cdt)

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore, e nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato a, parte i o parte ii del “codice del turismo”, nonché́ le seguenti informazioni:

  1. A) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
    La destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
    2. I mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località̀ di sosta intermedia e le coincidenze, nel caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; il nome del vettore che effettuerà̀ il/i vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità̀ previste dall’art. 11 del reg. Ce 2111/2005 ed il suo eventuale divieto operativo nell’unione europea è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni verranno comunicate al viaggiatore tempestivamente, nel rispetto del reg. Ce 2111/2005.;
  2. L’ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
    4. I pasti forniti inclusi o meno;
  3. Visite escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pacchetto;
    6. I servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
  4. La lingua in cui sono prestati i servizi;
  5. Se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta ne sarà̀ data indicazione in catalogo o, per viaggi fuori catalogo, sarà̀ indicato a seguito di richiesta del cliente e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità̀ del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore
    b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
    c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili o prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
    d) le modalità̀ di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale di prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
    e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
    f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità̀ sanitarie del paese di destinazione;
  6. G) informazioni sulla facoltà̀ per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art. 41 cdt;
  7. H) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
    i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 d. Lgs 62/2018.

6. Proposta di acquisto – conclusione del contratto di pacchetto turistico (art. 36 cdt)

  1. 1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà̀ essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà̀ copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà̀ relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore ovvero presso l’agenzia di viaggi venditrice, che ne curerà̀ la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, cdt., prima dell’inizio del viaggio.
  2. 2. Le richieste particolari sulle modalità̀ di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località̀ di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra viaggiatore ed organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggi mandataria.
  3. 3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, cdt).

7. Pagamenti

  1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà̀ essere versata:
  2. A) la quota forfettaria individuale di gestione pratica (vedi art. 8 cgc)
  3. B) l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzazione. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce, ai sensi dell’art. 1326 cod.civ., perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 cod. Civ. Non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.

Il saldo dovrà̀ essere versato almeno 30 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la sottoscrizione della proposta di acquisto, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza.

Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 d.lgs. 79/2011 con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 10.6 cgc.

8. Prezzo (art. 39 cdt)

Il prezzo dei pacchetti inseriti in catalogo è espresso in euro.
Esso è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà̀ essere modificato fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni di:

▪ prezzo del trasporto di passeggi in funzione del costo del carburante o altri fonti di energia;

▪ livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nella esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

▪ tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà̀ riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, o della proposta di viaggio su misura, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

Il prezzo del pacchetto turistico è composto da:

  1. A)  quota di iscrizione o quota gestione pratica
  2. b)  quota di partecipazione: espressa in catalogo (partytrip.it – connectviaggi.com – barrakud.com) o nella quotazione del pacchetto fuori catalogo/su misura fornita all’intermediario o viaggiatore;
  3. C) tasse e oneri portuali o aeroportuali;
  4. D)  costo di eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
  5. E)  costo di eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai paesi meta della vacanza.

 

9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza da parte dell’organizzatore

  1. L’organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata, senza ingiustificato ritardo, in modo chiaro e preciso via e-mail o comunque attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
  2. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo uno o più̀ caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) cdt o non può̀ soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può̀ accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto, senza pagare penali.
    3. In caso di recesso, l’organizzatore può̀ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità̀ equivalente o superiore.
  3. L’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo chiaro e preciso via e-mail o comunque su un supporto durevole delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto.
  4. Il viaggiatore comunica la propria decisione all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di modifica. In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, la proposta formulata da parte dell’organizzatore si intende rifiutata.
    6. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità̀ o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
  5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
    a) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
    b) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità̀ sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; c)non è altresì̀ previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità̀ è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
  6. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà̀ al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
  7. La somma oggetto della restituzione non sarà̀ mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10.6 “penalità̀ di annullamento viaggi” qualora fosse egli ad annullare.

10. Recesso del viaggiatore (art. 41 cdt)

  1. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo uno o più̀ caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) cdt, oppure non può̀ soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può̀ recedere dal contratto, senza pagare penali.
    Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può̀:
  2. A) accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore
  3. B) richiedere la restituzione delle somme già̀ corrisposte.

Tale restituzione dovrà̀ essere effettuata entro i 14 giorni dal recesso dal contratto.

  1. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
  2. 3. L’organizzatore può̀ recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
  3. A) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più̀ tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più̀ di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
  4. B) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
  1. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi previsti al comma 2 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
  2. Per i contratti di pacchetti turistici stipulati online il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 6 delle presenti condizioni generali di vendita, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Tale previsione non si applica ai pacchetti turistici Connect e, in generale, ai pacchetti turistici stipulati on line 30gg. prima ovvero in un termine inferiore dalla data di partenza indicata nel pacchetto turistico prescelto. In tali casi, al viaggiatore che receda in un termine inferiore a 30 gg. prima della data di partenza indicata nel pacchetto turistico prescelto verrà applicata una penale pari al 100% della quota di partecipazione, come previsto nel successivo comma 6, lett. A), B) e C).
  1. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al comma 1 del presente articolo o di quelle previste all’art. 9.2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, comma 1, letto. B) – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già̀ richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già̀ resi, nonché́ la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più̀ restrittive – legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture – che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
  2. A) per tutti i pacchetti di viaggio ad eccezione dei prodotti turistici elencati ai punti b e c del presente articolo:
  • 25% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
  • 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali diverse da quelle sopra elencate che verranno comunicate di volta in volta in fase di prenotazione.

  1. B) per i prodotti turistici lemonade dei cataloghi summer e winter:
  • 100,00€ fino a 75 giorni di calendario prima della partenza;
  • 200,00€ fino a 31 giorni di calendario prima della partenza;
  • 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali diverse da quelle sopra elencate che verranno comunicate di volta in volta in fase di prenotazione.

  1. C) per i prodotti turistici connect:
  • 25% della quota di partecipazione fino a 61 giorni di calendario prima della partenza;
  • 50% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza;
  • 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali diverse da quelle sopra elencate che verranno comunicate di volta in volta in fase di prenotazione.

  1. La non imputabilità̀ al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località̀ meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità̀ di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
    8.
    Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità̀ di cancellazione sono deregolamentate e molto più̀ restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

 

11. Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore

  1. Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni già̀ accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.
  2. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica potrà̀ comportare per il cliente un addebito che verrà̀ comunicato al momento della richiesta della modifica da parte del viaggiatore.
  3. La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi art. 10 “recesso del viaggiatore”).
  4. In caso di più̀ modifiche richieste contemporaneamente, viene applicata solo la penale di più̀ alto importo.

12. Responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione e sopravvenuta impossibilità in corso di esecuzione – obblighi del viaggiatore – tempestività della contestazione

  1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 c.c.
    2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità̀ rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
  2. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità̀, a meno che ciò̀ risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità̀ del difetto di conformità̀ e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché́ al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità̀, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità̀ è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
    4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità̀ entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può̀ ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità̀ o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
  3. Se un difetto di conformità̀, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può̀, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43 d.lgs. 62/2018, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
  4. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più̀ lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
  5. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (ce) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché́ l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’organizzatore non può̀ invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità̀ di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’unione europea applicabile.
  6. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità̀, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità̀, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché́ l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità̀ che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità̀ inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
  7. Il viaggiatore può̀ respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
  8. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
    11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6e7.

 

13. Sostituzione e variazione pratica

  1. Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma da parte di sand s.r.l. Di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata “spese variazione pratica” corrispondente ad euro 20,00 totali, per transazione.
    2. Il viaggiatore a seguito di preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può̀ cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
  2. Il cedente ed il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti da tale cessione.
    4. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto pacchetto turistico, e fornisce la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.

14. Obblighi dei viaggiatori

  1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità̀, per come previsto all’art. 12 commi 2 e 5, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi. I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché́ dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. I turisti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché́ ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
    2. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore comunicherà̀ altresì̀ per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità̀ del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’organizzatore verificarne la possibilità̀ di attuazione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) Firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, ed
    a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
    3. In assenza di tale consenso non sarà̀ possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già̀ perfezionato secondo quanto risultante nell’estratto conto.
    4. In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti autorità̀ (per i cittadini italiani le locali questure o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al numero 06.491115) le informazioni ufficiali di carattere generale relative al paese di destinazione – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza socio-politica, a quella sanitaria, metereologica e climatica ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani.
    5. Poiché́ si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti il viaggiatore provvederà̀ – consultando tali fonti -a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica ovvero in caso di errore nessuna responsabilità̀ per la mancata partenza di uno o più̀ turisti potrà̀ essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
    6. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei t.o. – on line o cartacei – poiché́ essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del cdt e poiché́ temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei turisti, con espresso esonero da ogni responsabilità̀ dell’organizzatore e rimossa e rinunciata sin da ora ogni eccezione e/o pretesa nei confronti del medesimo. 7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località̀ soggetta a warning (avviso particolare) per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà̀ invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del paese.

15. Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità̀ del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità̀ dei paesi anche membri della ue cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà̀ di fornire in catalogo o proposta fuori catalogo/su misura o sul sito web di riferimento una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

 

16. Regime di responsabilità dell’organizzatore

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall’ organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità̀ di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del codice del turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

17. Limiti del risarcimento e prescrizione

  1. Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione costituenti il pacchetto turistico ed i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43 – 46 del cdt e comunque nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché́ dagli articoli 1783 e 1784 c.c., ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
  2. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e agli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter cdt, il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
  3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più̀ lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

18. Obbligo di assistenza

  1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, cdt in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità̀ locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
    2. L’organizzatore può̀ pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore – reclami o denunce

  1. Il viaggiatore può̀ indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
    2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

20. Assicurazione contro le spese di annullamento

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del turismo) di cui all’art. 10.6 e 10.7, nonché́ quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità̀ previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

 

21. Protezione del viaggiatore (art. 47 cdt)

  1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità̀ civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
  2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del cdt, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché́, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché́ del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
  3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
  4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può̀ essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità̀ di cui agli articoli 40 e 42 cdt.

22. Modifiche operative

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità̀ di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché́ soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà̀ chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. L’organizzatore informerà̀ i passeggeri circa l’identità̀ del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità̀ previste dall’art.11 del reg. Ce 2111/2005. (richiamato all’art.5).

23. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006.

“la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. Addendum

Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal codice del turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore, ma sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della ccv (convenzione internazionale di bruxelles del 23.04.1970 relativa al contratto di viaggio ratificata con l. N. 1084/1977): art. 1, n. 3 e n. 6; artt. Da 17 a 23; art. Da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché́ dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può̀ in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

Condizioni di contratto

A tali contratti sono altresì̀ applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 “proposta di acquisto – conclusione del contratto di pacchetto turistico”; art. 7 “pagamenti”; art. 10 “recesso del viaggiatore”; art. 19 “possibilità̀ di contattare l’organizzatore tramite il venditore – reclami o denunce”. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) Va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

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